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Codice: EDITORIALE DISPOSIZIONI SULLA CACCIA


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Dettagli:

DISPOSIZIONI GENERALI SULLA CACCIA

Quali specie della fauna selvatica non sono cacciabili in Italia?
 
La legge quadro n.157 del 1992 in materia di caccia stabilisce che sono oggetto di particolare tutela in Italia le seguente specie, così suddivise:
 
a)      mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);
 
b)      uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax);
c)       tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.
 
Quali sono le specie cacciabili in Italia ed in quali periodi dell'anno, in base alla legge quadro sulla caccia?
 
Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:
 
a)      specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); allodola (Alauda arvensis); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus);
 
b)      specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus acquaticus); fischione (Anas penepole); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); fringuello (Fringilla coelebs); peppola (Fringilla montifringilla); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);
 
c)      specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre; pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);
 
d)      specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa).
 
Le Regioni possono stabilire eventuali deroghe con l'approvazione dei propri calendari venatori.
 
Qual è la distanze di sicurezza rispetto ad edifici e stradi per la pratica venatoria ?
 
E' vietato sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale.
 
Si possono utilizzare richiami meccanici o elettronici a scopi venatori?
 
E' vietato usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono.
 
E' possibile la caccia negli specchi d'acqua?
 
E' vietato cacciare negli stagninelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
 
I cacciatori possono accedere ai fondi privati senza particolari limiti?
 
La legge prevede alcune specifiche restrizioni. In particolare, l'esercizio venatorio è, comunque,vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonchè a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.
L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altraeffettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.
 
I bossoli devono essere recuperati dai cacciatori?
 
Sì, i bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. Esistono in commercio, da alcuni anni, anche nuove cartucce i cui involucri sono realizzati in materiale biodegradabile con un minore impatto sull'ambiente.
 
Qual è il requisito di età per l'esercizio dell'attività venatoria?
 
Occorre aver compiuto il 18° anno di età. Inoltre, occorre essere muniti della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria.
 
E' possibile detenere esemplari di gazza ladra?
 
Ai sensi della legge quadro sulla caccia (n.157/1992) tutta la fauna selvatica è consideratapatrimonio indisponibile dello Stato. Pertanto, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole. 
Gli esemplari di fauna selvatica, e quindi non solo la gazza ladra, possono essere detenuti vivi, previa autorizzazione, solo laddove il cacciatore non abbia ucciso l'esemplare, ma lo abbia ferito e deciso di detenerlo presso di sé. Oppure laddove sia dimostrabile che gli esemplari di faunaselvatica provengano da allevamenti in cattività.
 
Per il primo anno di attività venatoria il caccaitore che ha ottenuto la sua prima licenza deve essere accompagnato da altro cacciatore che esercita l'attività da almeno tre anni. Per non incorrere in nessuna sanzione come ci si comporta? Basta che chi accompagna sia nelle immediate vicinanze? Deve essere usata una sola arma?

La ratio dell'art.22 della Legge 157/92 c. 10 (Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32) sta nel fatto di evitare, per quanto possibile, che una persona piuttosto inesperta ed entusiasta della nuova attività, avendo a disposizione un'arma, commetta imprudenze o fatali (per altri uomini) o deleterie per l'ambiente. Un cacciatore esperto, pertanto, dovrebbe servire da guida, sia per l'uno sia per l'altro aspetto. 
È necessario, pertanto, che "l'anziano" sia nelle ragionevoli  vicinanze del giovane (per garantire la supervisione), ma è altrettanto certo comunque che ognuno deve avere la propria arma per esercitare appieno il proprio diritto di caccia.
 
Chi si occupa del risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria?
 
Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti.
Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.
Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato, che procede entro trenta giorni dalle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.
 

Quanti colpi possono essere contenuti nei fucili da caccia a canna liscia ed a canna rigata?
Sono soltanto due i colpi che può contenere il serbatoio dei fucili a canna liscia e quelli a canna rigata. 

Quanti colpi possono essere contenuti nel fucile utilizzato per la caccia al cinghiale? 
La carabina per la caccia al cinghiale può contenere fino a cinque colpi.




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