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LEGGE 626/94

Codice: EDITORIALE LEGGE 626


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Dettagli:

Il Decreto Legislativo 626/94 riguarda “il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro” ed è stato introdotto nel nostro Paese, per poi essere successivamente sostituito dal Testo Unico Sicurezza (Dlgs 81/08), per tutelare la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Il Decreto si applica a tutti i settori di attività, pubblici e privati. Le novità più rilevanti introdotte dal Decreto è la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza e la presenza di un Servizio di Prevenzione e Protezione in gestione al datore di lavoro.

Il Servizio di prevenzione e protezione – articolo 8 – viene organizzato direttamente dal datore di lavoro all’interno dell’azienda o viene svolto da personale esterno che riceve l’incarico, rispettando quanto previsto dalla normativa.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare all’ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali il nominativo della persona designata a svolgere il ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).

Tra i vari compiti: l’individuazione dei fattori di rischi e la valutazione del rischio, elaborazione delle procedure di sicurezza, individuazione di programmi di formazione e informazione dei lavoratori. Secondo l’articolo 4 la valutazione del rischio viene effettuata direttamente dal datore di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, ed è effettuata per valutare, appunto, il livello di rischio a cui sono sottoposti i lavoratori ed intervenire con le misure appropriate.

Altra novità, infine, riguarda l’introduzione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. L’articolo 2 definisce l’RLS come la “persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza”.

In aziende fino a 15 dipendenti (articolo 18), l’RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende con più di 15 dipendenti viene invece eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali. Il numero di RLS presente in azienda varia a seconda del numero dei dipendenti.

Per aziende fino a 200 dipendenti è previsto un unico Rappresentante; in aziende con un numero di dipendenti compreso tra 201 e 1000 ci saranno tre Rappresentanti; infine, sono previsti sei Rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive.

Come già anticipato, il Decreto Legislativo 626/94 è stato sostituito completamente dal Decreto Legislativo 81/08 Testo Unico Sicurezza, recante misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.




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