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FAQ DPI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Codice: EDITORIALE D.P.I. FAQ


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Dettagli:

D.P.I. Dispositivi di Protezione Individuale

  

Cos'è un Dispositivo di Protezione Individuale?
I Dispositivi di Protezione Individuale (qui di seguito definiti semplicemente "DPI"), sono tutti quei dispositivi creati e progettati per proteggere l'utilizzatore da uno o più rischi per i quali i dispositivi sono stati costruiti e progettati.  
  
Quando devono essere usati i DPI?
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.  
  
Quando le calzature diventano dei DPI?
Tutte le calzature per uso professionale, ovvero tutte le calzature che le aziende, pubbliche e/o private, acquistano per darle in dotazione ai propri dipendenti al fine di proteggerli da uno o più rischi rientrano nei DPI.  
  
Chi sceglie il DPI più corretto?
La scelta del DPI appropriato deve essere effettuata dall'utente finale, ovvero dal datore di lavoro o dal responsabile della sicurezza sul posto di lavoro, dopo avere effettuato una corretta valutazione del rischio.  
  
In quali settori possono essere usate le calzature come DPI?
Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale (allegato V del Decreto Legislativo del 19 settembre 1994 n.626).
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile:
  • lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali;
  • lavori su impalcature;
  • demolizioni di rustici;
  • lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature;
  • lavori in cantieri edili e in aree di deposito;
  • lavori su tetti.
Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile:
  • lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie ed impianti elettrici;
  • costruzioni di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di aerazione, montaggio di costruzioni metalliche;
    lavori di trasformazione e di manutenzione;
  • lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura;
  • lavori in cave di pietra, miniere a cielo aperto e rimozione di discarica;
  • lavorazione e finitura di pietre;
  • produzione di vetri piani e di vetri cavi, lavorazione e finitura;
  • manipolazione di stampi nell'industria della ceramica;
  • lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell'industria della ceramica;
  • lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei materiali da costruzione;
  • movimentazione e stoccaggio;
  • manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve;
  • costruzioni navali;
  • smistamento ferroviario.
Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile:
  • lavori sui tetti.
Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante:
  • attività su e con masse molto fredde o ardenti.
Scarpe di sicurezza a sfilamento rapido:
  • in caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse;
  • per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente (Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547). 
Come sono regolamentati i DPI?
I DPI sono regolamentati dalla direttiva europea 89/686/CEE del 30/12/1989 e successive modifiche (qui di seguito definita semplicemente "direttiva"), recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 475 del 04/12/1992 e successive modifiche (qui di seguito definito semplicemente "decreto"). Tali legislazioni definiscono le regole per l'immissione nel mercato europeo dei DPI. I requisiti essenziali che i DPI devono avere per poter essere immessi sul mercato sono: ergonomia, comfort, innocuità e solidità. A questi documenti si aggiungono le normative europee armonizzate che prescrivono i requisiti ed i metodi di prova da applicare per determinare la conformità dei DPI ai requisiti essenziali della direttiva.  
  
Perché esiste la direttiva?
La direttiva, destinata ai fabbricanti di DPI, si colloca nel pacchetto legislativo europeo del "nuovo approccio" e si prefigge lo scopo di creare le condizioni necessarie affinché le industrie che, nell'ambito della Unione Europea, provvedono alla costruzione e alla commercializzazione di questi dispositivi conferiscano agli stessi i medesimi requisiti essenziali di salute e di sicurezza come richiesto dall'art. 100 del Trattato di Roma. Il "nuovo approccio" stabilisce anche che i DPI che sono in possesso dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza debbano poter circolare liberamente nel mercato unico eliminando così qualsiasi tipo di barriera sia essa commerciale che tecnica. La direttiva attribuisce al fabbricante il dovere di costruire un prodotto sicuro ed efficiente e dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per renderlo idoneo alla protezione dai rischi per i quali è stato concepito e progettato. I requisiti essenziali richiamati nella direttiva sono requisiti di alto livello necessari a soddisfare gli obiettivi della direttiva stessa e che il fabbricante deve individuare e rispettare per poter offrire un prodotto di protezione valido ed efficace. Con le direttive del "nuovo approccio" ed in particolare con la direttiva, viene introdotto il concetto di "presunzione di conformità" del dispositivo ai requisiti essenziali quando, per la sua progettazione e costruzione, il fabbricante ricorre all'uso delle norme europee "armonizzate" (art. 5 comma 2). L'armonizzazione è la fase conclusiva della definizione di una norma da parte del CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione) che tratta argomenti contemplati nelle specifiche Direttive Europee e che è stata messa allo studio a seguito di un preciso mandato della Unione Europea. Una volta definita e approvata dall'organo tecnico e dopo verifica del contenuto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza, la norma assume lo stato di "armonizzata" attraverso la pubblicazione dei suoi riferimenti sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e dopo che è stata recepita a livello nazionale. Queste norme non sono, tuttavia, cogenti ed il fabbricante ha la possibilità, a sua scelta, di impiegarle parzialmente o addirittura di non impiegarle ricorrendo a soluzioni alternative, almeno di pari efficacia, da lui stesso individuate. In questo caso sarà cura e dovere del fabbricante dimostrare in modo documentato la conformità dei sistemi e delle soluzioni adottate ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza riportati negli allegati alla direttiva stessa (allegato II).  
  
Quali sono gli scopi della direttiva?
La direttiva europea per i DPI ha lo scopo di definire i livelli essenziali di salute e di sicurezza comuni a tutti gli Stati e garantire la libera circolazione di questi dispositivi in tutti gli Stati membri. I suoi contenuti sono di aiuto al fabbricante per identificare e attuare tutte le misure necessarie a conferire al prodotto un livello di prestazioni in grado di tutelare la salute e la sicurezza di chi lo utilizza, sia esso un lavoratore o altra persona. La direttiva si prefigge inoltre lo scopo di stabilire modalità e compiti per gli Organismi Notificati che hanno la responsabilità della verifica del possesso dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza dichiarati dal fabbricante attraverso il rilascio di un "attestato di certificazione".  
  
Cosa comporta la direttiva per le imprese?
Per dimostrare il possesso dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza il fabbricante deve:
effettuare l'analisi dei rischi che devono essere affrontati facendo necessariamente ricorso all'uso di DPI. L'identificazione di questi rischi si deve basare sulle esperienze maturate per tipologie di impieghi oppure in base a precise indicazioni fornite dal committente. Si tratta comunque di ipotetici rischi residui che non risulta possibile eliminare con sistemi di protezione collettiva o attraverso l'organizzazione del lavoro;
allegare al prodotto la relativa "nota informativa" in cui vengono riportati tutti gli elementi necessari per una corretta scelta, l'utilizzo e la gestione del dispositivo quali ad esempio le caratteristiche tecniche, le procedure di conservazione e/o manutenzione, i limiti di impiego, le istruzioni per l'uso, ecc. (vedi punto 1.4 dell'allegato II della direttiva);
costituire il fascicolo tecnico di costruzione del dispositivo con il quale documenta e dimostra quali requisiti essenziali di salute e di sicurezza sono stati conferiti al DPI stesso e con quali sistemi questi requisiti vengono verificati;
in funzione della categoria di appartenenza (vedi art. 8), compilare la dichiarazione di conformità (Categoria I); sottoporre campioni e fascicolo tecnico all'esame CE di tipo da parte di un Organismo Notificato e, quindi, compilare la dichiarazione di conformità (Categorie II e III); essere soggetto al controllo, almeno annuale, del prodotto finito o del sistema di garanzia di qualità aziendale (Categoria III);
apporre la marcatura CE su ciascun dispositivo (vedi allegato IV) solamente se tutti i requisiti applicabili sono stati soddisfatti;  
  
Qual è il campo di applicazione della direttiva?
L'art 1 comma 1 della direttiva (e sue successive modifiche) definisce il campo di applicazione della stessa fornendo (comma 2) la definizione di DPI: "art. 1 comma 1 - La presente direttiva si applica ai dispositivi di protezione individuale, qui di seguito denominati "DPI". Essa stabilisce le condizioni di immissione sul mercato e della libera circolazione all'interno del mercato comunitario, nonché i requisiti essenziali di sicurezza cui i DPI devono soddisfare per preservare la salute e garantire la sicurezza degli utilizzatori". Come si può notare, la direttiva si preoccupa di tutelare la salute e la sicurezza dell'utilizzatore generico prescindendo dalle tipologie di attività che egli può svolgere. Rientrano, quindi, nel campo di applicazione della presente direttiva anche, per esempio, le attrezzature sportive quali i parastinchi per i giocatori di calcio, gli occhiali da sole, caschi per sciatori o per ciclisti, etc.: "art. 1 comma 2 - Ai sensi della presente direttiva, si intende per "DPI" qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza.
Sono anche considerati DPI:
  • l'insieme costituito da diversi dispositivi o articoli abbinati in modo solidale dal fabbricante per proteggere una persona nei confronti di uno o più rischi che possono presentarsi simultaneamente;
  • un dispositivo o articolo di protezione solidale, in modo dissociabile o non dissociabile, di un dispositivo individuale non protettivo indossato o tenuto da una persona per svolgere una data attività;
  • i componenti intercambiabili di un DPI, indispensabili per il suo buon funzionamento ed utilizzati unicamente per detto DPI.
art. 1 comma 3 - Viene considerato parte integrante di un DPI ogni sistema di collegamento immesso sul mercato con il DPI per raccordare quest'ultimo ad un dispositivo esterno, complementare, anche nel caso in cui tale sistema di collegamento non sia destinato ad essere indossato o tenuto in permanenza dall'utilizzatore durante il periodo di esposizione al (ai) rischio(i).
art. 1 comma 4 - Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:
i DPI disciplinati da un'altra direttiva che concerne gli stessi obiettivi di immissione sul mercato, libera circolazione e sicurezza della presente direttiva;
indipendentemente dal motivo di esclusione di cui al primo trattino, le categorie di DPI che figurano nell'elenco delle esclusioni dell'allegato I.
Elenco esaustivo delle categorie di DPI che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva (allegato I):
  • DPI progettati e fabbricati specificamente per le forze armate o quelle per il mantenimento dell'ordine (caschi, scudi, ecc.);
  • DPI di autodifesa in caso di aggressione (generatori aerosol, armi individuali deterrenti, ecc.);
  • DPI progettati e fabbricati per uso privato contro:
    • le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.);
    • l'umidità, l'acqua (guanti per rigovernare, ecc.);
    • il calore (guanti, ecc.);
  • DPI destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che non siano portati ininterrottamente;
  • caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote.
Come sono suddivisi i DPI?
I DPI sono suddivisi nelle tre categorie seguenti:
  • DPI di I categoria: sono esonerati dall'attestato di certificazione "CE" i modelli di DPI di progettazione semplice di cui il progettista presuppone che l'utilizzatore possa giudicare direttamente l'efficacia contro rischi minimi i cui effetti, se graduali, possono essere avvertiti in tempo utile e senza danni per l'utilizzatore. Rientrano esclusivamente in questa categoria i DPI destinati a proteggere chi li indossa contro:
    • aggressioni meccaniche con effetti superficiali (guanti da giardinaggio, ditali per cucire, ecc.);
    • prodotti per la pulizia la cui aggressione sia di lieve entità e facilmente reversibile (guanti di protezione dalle soluzioni detergenti diluite, ecc.);
    • rischi presenti nella manipolazione di pezzi caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50 °C, né a urti pericolosi (guanti, grembiuli ad uso professionale, ecc.);
    • agenti atmosferici non eccezionali né estremi durante attività non ad uso privato (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ecc.);
    • piccoli urti e vibrazioni che non raggiungano parti vitali del corpo e non comportino lesioni irreversibili (copricapo leggeri contro le lesioni al cuoio capelluto, guanti, scarpe leggere, ecc.);
    • raggi solari (occhiali da sole);
  • DPI di II categoria: tutti i DPI non compresi nella I o III categoria;
  • DPI di III categoria: DPI di progettazione complessa destinati a proteggere contro pericoli mortali o che possono nuocere gravemente e in maniera irreversibile alla salute, di cui il progettista presume che l'utilizzatore non possa scoprire in tempo gli effetti immediati. Rientrano esclusivamente in questa categoria:
    • gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radio-tossici;
    • gli apparecchi di protezione respiratoria che isolano completamente dall'atmosfera, inclusi quelli destinati all'immersione;
    • i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche o contro le radiazioni ionizzanti;
    • i dispositivi di intervento in ambienti caldi i cui effetti sono comparabili a quelli di una temperatura d'aria pari o superiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o grosse proiezioni di materie in fusione;
    • i dispositivi di intervento in ambienti freddi i cui effetti sono comparabili a quelli di una temperatura d'aria inferiore o pari a 50 °C;
    • i DPI destinati a proteggere dalle cadute dall'alto;
    • i DPI destinati a proteggere dai rischi elettrici per i lavori con tensioni pericolose o quelli utilizzati come isolanti per l'alta tensione;
    • i caschi e le visiere per motociclisti.
Per i DPI di I categoria, per l'immissione sul mercato europeo è sufficiente, da parte del fabbricante, la compilazione di una dichiarazione di conformità (a seguito dell'effettuazione di alcune prove per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali della direttiva) e l'apposizione sul DPI della marcatura CE. Il fac-simile della dichiarazione di conformità si può trovare all'interno della direttiva (allegato VI - Modello della dichiarazione di conformità) e del decreto (allegato VI - Modello della dichiarazione di conformità). Il fabbricante deve, inoltre, allegare ad ogni DPI nuovo immesso sul mercato la nota informativa d'uso almeno nella lingua del paese in cui è commercializzato il DPI. Per i DPI di II categoria, il fabbricante deve sottoporre all'esame di un Organismo Notificato una campionatura rappresentativa del DPI da immettere sul mercato. In caso di esito positivo delle analisi effettuate, l'Organismo Notificato rilascia al fabbricante un attestato di certificazione CE che attesta la conformità dei campioni esaminati ai requisiti essenziali della direttiva. Ottenuto il certificato, il fabbricante deve compilare la dichiarazione di conformità ed apporre sul DPI la marcatura CE, unendo ad esso la nota informativa d'uso. Per i DPI di III categoria, il fabbricante deve seguire la procedura sopraindicata per la II categoria. In aggiunta, il fabbricante deve richiedere, a sua scelta, il controllo del Sistema Gestione Qualità aziendale o il controllo del prodotto finito. Tale controllo deve essere effettuato da un Organismo Notificato autorizzato a compiere tale verifica. L'organismo deve effettuare il controllo almeno una volta all'anno e senza preavviso. Nel caso di DPI di III categoria, al termine della procedura di certificazione, il fabbricante deve compilare la dichiarazione di conformità ed apporre sul DPI la marcatura CE ed il numero di identificazione comunitario dell'organismo che è intervenuto nella fase di controllo annuale (il numero di identificazione comunitario del CIMAC è: 0465) , unendo ad esso la nota informativa d'uso.  
  
Cosa si intende per "fabbricante"?
Per fabbricante si intende colui che assume la responsabilità della progettazione e della fabbricazione di un DPI contemplato dalla direttiva, in vista della sua immissione sul mercato comunitario a proprio nome. Il fabbricante può essere stabilito nella Comunità o al suo esterno. In ogni caso, il fabbricante può designare un mandatario che dovrà necessariamente essere stabilito nella Comunità per poter agire in nome del fabbricante. Il fabbricante è soggetto ai seguenti obblighi e ne assume la responsabilità(*): progettare e fabbricare i prodotti in conformità con i requisiti essenziali previsti dalla direttiva e seguire le procedure di attestazione della conformità del prodotto a tali requisiti, previste nella direttiva applicabile (dichiarazione di conformità, domanda di esame del tipo, opposizione della marcatura CE, costituzione del fascicolo, tenuta del fascicolo a disposizione delle autorità competenti, ecc.). Il fabbricante può subappaltare alcune di queste operazioni: la progettazione, se fabbrica materialmente il prodotto, o la produzione, se ne garantisce la progettazione a condizione che conservi il controllo e la responsabilità dell'insieme. Egli può a maggior ragione utilizzare elementi o componenti esterni per la costituzione del prodotto, senza peraltro perdere la qualità di fabbricante. Chi elabora un nuovo prodotto finito partendo da prodotti finiti già esistenti è considerato fabbricante del nuovo prodotto. Chi cambia la destinazione di un prodotto diviene fabbricante di tale prodotto rimanendo soggetto agli obblighi della direttiva in qualità di fabbricante ed assumendo la responsabilità delle conseguenze che ne derivano. Chi importa da un paese terzo un prodotto usato per renderlo conforme ai requisiti essenziali della direttiva è soggetto agli obblighi di quest'ultima in qualità di fabbricante e ne assume la responsabilità.
(*) = Questa definizione non pregiudica il regime di responsabilità del produttore, nella direttiva europea 85/374/CEE relativa alla responsabilità dei prodotti difettosi.  
  
Quali informazioni devono essere riportate all'interno della nota informativa d'uso?
Le istruzioni per l'uso vengono identificate nel testo della direttiva come "Nota informativa del fabbricante". La nota informativa, preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato, deve contenere, oltre al nome e all'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni informazione utile concernente:
  • le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati dal fabbricante non devono avere nell'ambito delle loro modalità di uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore;
  • le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;
  • gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
  • le classi di protezione adeguate a diversi livelli a rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;
  • la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;
  • il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI;
  • il significato della marcatura, se questa esiste (vedi punto 2.12);
  • l'indirizzo completo ed il numero d'identificazione comunitario dell'Organismo Notificato che effettua la certificazione CE.

La nota informativa deve essere redatta in modo preciso, comprensibile e almeno nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario.  
  
Chi verifica i DPI una volta certificati, marcati ed immessi sul mercato?
Il controllo della conformità ai requisiti essenziali prescritti dalla direttiva dei DPI in commercio è operato, in Italia, dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente tra loro.




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