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DLgs 81/08, il Testo Unico Sicurezza

Codice: EDITORIALE LEGGE 81/2008


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Dettagli:

DLgs 81/08, il Testo Unico Sicurezza

Il Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/2008, 306 articoli e 52 allegati, nasce per sostituire il D.Lgs. 626/94:

Il principale campo di applicazione riguarda la regolamentazione per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Nel Testo Unico vengono indicate tutte le figure obbligatorie atte alla tutela della sicurezza dei lavoratori in azienda, ognuna delle quali deve ricevere una formazione adeguata. Fra le altre novità ci sono modifiche per il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che va adeguato alla nuova normativa.

Nel 2009 è stata approvata un’integrazione del Testo Unico sulla Sicurezza, il D.Lgs. 106/09, nel quale vengono introdotti dei cambiamenti al TU. Visita anche il sito web interamente dedicato al Testo Unico sulla Sicurezza: Decreto Legislativo 81 2008

La struttura del Testo Unico sulla Sicurezza I 306 articoli sono accorpati in 13 titoli:

Titolo I: Disposizioni generali

Titolo II: Luoghi di lavoro

Titolo III: Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI

Titolo IV: Cantieri temporanei o mobili

Titolo V: Segnaletica di sicurezza

Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi

Titolo VII: Videoterminali Titolo VIII: Agenti fisici (rumore, vibrazioni…)

Titolo IX: Sostanze pericolose (agenti chimici, biologici…) Titolo X: Agenti biologici

Titolo XI: Atmosfere esplosive Titolo XII: Disposizioni penali

Titolo XIII: Disposizioni finali Campo di applicazione Rispetto al D.Lgs. 626/94 il Testo Unico sulla Sicurezza allarga gli obblighi e i campi di applicazione, infatti si applica a tutte le aziende, anche autonome e familiari; a tutti i lavoratori, anche quelli a progetto e a domicilio e a tutte le tipologie di rischio.

Figure obbligatorie Le figure che devono essere obbligatoriamente presenti in azienda, secondo quanto indicato dal Dlgs 81: Il datore di lavoro Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP), che può essere anche esterno all’azienda e in alcuni casi (aziende con massimo 30 dipendenti) coincidere con il datore di lavoro.

Il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), per le aziende che hanno fino a 15 dipendenti ci si può rivolgere al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST). Il Medico Competente. Gli addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi. La formazione L’art. 37 del Testo Unico sulla Sicurezza disciplina la formazione delle figure preposte alla tutela della sicurezza dei lavoratori.

Nel particolare: RLS: corso di 32 ore con aggiornamento di 4/8 ore. RSPP: corso modulo A di 32 ore, modulo B la cui durata dipende dal settore di riferimento e il modulo C di 26 ore. L’aggiornamento va eseguito ogni 5 anni con un corso di 40 o 60 ore. RSPP per datore di lavoro: il corso dura 16 ore e anche in questo caso è necessario l’aggiornamento quinquennale.

Addetto al primo soccorso: corso di 12 o 16 ore a seconda della classificazione aziendale, aggiornamento ogni tre anni con corso di 4 o 6 ore. Addetto alla prevenzione incendi: corso di 4 ore per aziende a rischio basso, corso di 8 ore per rischio medio e corso 16 ore per alto rischio.

Documento di Valutazione Rischi Le novità per il DVR sono contenute negli artt. 28 e 29 del Testo Unico sulla Sicurezza. Il primo riguarda l’oggetto della valutazione dei rischi, ovvero tutti i fattori che possono costituire un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compreso quelli che causano stress da lavoro correlato. Il DVR deve avere una data certa.

Il Garante ha esplicato il concetto di apposizione di una data certa richiamando gli artt. 2704 e 2705 del c.c.. Bisogna perciò far porre sul DVR un timbro in un ufficio postale (art.8 D.Lgs. 261/99); apporre una marca temporale se è un documento informatico; apporre un’autentica, depositare il documento o vidimare un verbale in conformità alla legge notarile; registrare il documento a norma di legge in un ufficio pubblico. Il DVR deve contenere: una relazione sulla valutazione dei tutti i rischi, nella quale vanno specificati i criteri utilizzati per tale valutazione; le misure di prevenzione e di protezione attuate e l’elenco dei dispositivi di protezione individuali adottati;

il programma delle misure che verranno utilizzate per migliorare i livelli di sicurezza; le procedure per attuare le misure di prevenzione indicate, chi, fra tutti i lavoratori in possesso di competenze e poteri adeguati, deve provvedervi; il nominativo dell’RSPP, dell’RLS (o dell’RLST) e del medico competente che ha partecipato alla redazione del DVR; l’elenco delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.

L’art. 29 contiene le modalità per effettuare la valutazione dei rischi: Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con l’RSPP e il medico competente; la valutazione viene effettuata anche in collaborazione con l’RLS, oltre che con RSPP e medico competente; rielaborazione del DVR in caso di modifiche, significative dal punto di vista della sicurezza, del processo produttivo e dell’organizzazione del lavoro; autocertificazione, entro il 2012 e solo per aziende con massimo 10 dipendenti;

Aggiornamenti del Testo Unico:  Settembre 2015




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