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CONTROLLI PERIODICI DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Codice: EDITORIALE ISPEZIONE ANNUALE DPI III CATEGORIA


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CONTROLLI PERIODICI DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Premesse Per il D.Lgs. n. 475/92 (legge indirizzata al cittadino italiano senza distinzione) i Dispositivi di Protezione Individuale sono: i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che li indossa, o comunque li porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza.

Per il D.Lgs. n. 81/ 08 (legge indirizzata alla sicurezza dei lavoratori) i Dispositivi di Protezione Individuale sono: qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Le norme che riguardano la sicurezza sul lavoro sono più rigorose e puntuali rispetto alle norme che riguardano la sicurezza del cittadino in genere.

Ciò perché al lavoratore non è consentito “assumersi rischi” mentre in molte attività del tempo libero “l’assunzione del rischio” e l’avventura ne sono i fondamenti. Ciò che segue è principalmente indirizzato al settore “lavoro” e, per i praticanti più attenti e premurosi, anche al “tempo libero”.

Per poter parlare di manutenzione e controllo dei DPI, con cognizione di causa, è necessario innanzitutto dare qualche coordinata di riferimento normativo.

Il Capo II del Titolo III del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro precisa chiaramente gli obblighi del datore di lavoro in merito alla scelta dei DPI, alle condizioni in cui devono essere utilizzati, ai requisiti necessari. Inoltre stabilisce che il datore di lavoro (art. 77, comma 4): mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante.

I Dispositivi di Protezione Individuale (dove con il termine “individuale” si intendono i dispositivi che al momento dell’uso proteggono un singolo individuo, e non “una specifica persona”) non solo devono garantire la protezione, ma devono mantenere tale proprietà per tutto il periodo del loro impiego.

Ed è evidente che i dispositivi devono essere adeguatamente mantenuti in stato di efficienza anche attraverso specifiche procedure e controlli periodici.

Per quanto riguarda i Dispositivi di Protezione Individuale contro le cadute dall’alto possiamo fare specifico riferimento alla norma UNI EN 365 (nella versione UNI EN 365:2005 che recepisce la EN 365:2004 e sostituisce la UNI EN 365:1993). La UNI EN 365:2005 è la versione ufficiale della norma europea EN 365 e specifica i requisiti generali minimi per: le istruzioni per l’uso, la manutenzione, l’ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l’imballaggio dei DPI che includono dispositivi di trattenuta per il corpo ed altri equipaggiamenti utilizzati congiuntamente ad un dispositivo di trattenuta per il corpo, per prevenire cadute, per accessi, uscite e posizionamento sul lavoro, oppure per arrestare le cadute e per il salvataggio. La UNI EN 365:2005 stabilisce dunque che ciascun DPI anticaduta sia sottoposto a regolare manutenzione ed ispezione periodica e, nel caso necessario, siano effettuate le adeguate riparazioni.

Nella norma troviamo le seguenti definizioni: manutenzione: serve a mantenere il dispositivo in condizioni di funzionamento sicuro per mezzo di azioni preventive quali pulizia ed adeguato immagazzinamento (EN 365 § 3). Può essere eseguita dall’utilizzatore secondo le istruzioni fornite con la nota informativa; ispezione periodica: si intende l’attività da condurre con regolare periodicità (almeno ogni 12 mesi) prevedendo un’approfondita ispezione del DPI per verificare la presenza di difetti.

In questo caso l’attività deve essere svolta unicamente da persona competente e nel rispetto delle procedure d’ispezione periodica del fabbricante (EN 365 § 4.4 b-c); riparazione: attività svolta qualora insorgano dubbi o conclamati malfunzionamenti del DPI, sempre che il DPI sia riparabile. Deve essere svolta unicamente da persona competente per le riparazioni, preventivamente autorizzata dal fabbricante, in conformità alle istruzioni da esso impartite (EN 365 § 4.5)” persona competente dell’ispezione periodica: persona a conoscenza dei requisiti correnti di ispezione periodica, delle raccomandazioni e delle istruzioni emesse dal fabbricante applicabili al componente, al sottosistema o al sistema pertinente.

La norma stessa indica nelle note che questa persona deve: essere in grado di identificare e valutare l’entità dei difetti; avviare l’azione correttiva da intraprendere, se consentitogli espressamente dal fabbricante avere la capacità e le risorse per fare ciò. Inoltre può essere necessario un addestramento rivolto alla persona competente da parte del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato su DPI specifici o altro equipaggiamento, per esempio a causa della loro complessità o innovazione o dove sia fondamentale avere nozioni tecniche per lo smantellamento, il riassemblaggio o la valutazione di un DPI o di un altro equipaggiamento e può essere necessario prevedere un aggiornamento di tale addestramento a causa di modifiche e miglioramenti. Infine una persona può essere competente per eseguire le ispezioni periodiche su un particolare modello di DPI o altro equipaggiamento o essere competente per ispezionare diversi modelli.




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