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CORPO FORESTALE DELLO STATO

Codice: EDITORIALE MALTRATTAMENTO ANIMALI


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Dettagli:

MALTRATTAMENTO ANIMALI

Cosa si intende per maltrattamento animali?
 
Il maltrattamento di animali, in diritto penale, è il reato previsto dall'art. 544-ter del Codice Penale ai sensi del quale: 
1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro
2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi
3. La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
 
Quale reparto del Corpo si occupa di maltrattamento animali?
 
La struttura preposta è il Nucleo dei reati in danno agli animali (NIRDA) che svolge controlli su tutto il territorio nazionale. Eventuali segnalazioni da parte di cittadini possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica: nirda@corpoforestale.it.
 
Come posso fare per adottare un cucciolo tra quelli sequestrati dalla Forestale?

Gli animali domestici che vengono recuperati dal Corpo forestale dello Stato durante le operazioni di polizia giudiziaria, spesso oggetto di maltrattamenti, sono sottoposti a sequestro preventivo. L'eventuale adozione è disposta con autorizzazione da parte della magistratura, tenendo conto delle condizione di salute degli animali e dell'affidabilità della struttura o delle persone che se ne dovranno prendere cura. 
Ad ogni modo, nel momento in cui l'Autorità Giudiziaria dispone il dissequestro, tali esemplari possono essere adottati anche da privati cittadini. 

Il Corpo forestale dello Stato anche in caso di sequestro di cucciolate numerose, mette a disposizione numeri utili da contattare per farne richiesta. 
Si fa, inoltre, presente che per cuccioli di età inferiore ai novanta giorni, non è consentito l'affidamento in quanto non possono essere sottratti alle cure della madre. Solo dopo che sia decorso tale termine si potrà procedere all'eventuale affidamento.
 
Guinzaglio e museruola: quali sono gli obblighi per i proprietari?
 
La materia è disciplinata dalla ordinanza del 6 agosto 2013 del Ministero della Salute (G.U. 209 del 6 settembre 2013) che ha stabilito che il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare, tra l'altro, le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b) portare con sè una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
c) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
 
Sono ammessi interventi chirurgici che modifichino la morfologia di un cane?
 
Gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, sono vietati con particolare riferimento a:
1) recisione delle corde vocali;
2) taglio delle orecchie;
3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;
Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente confinalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti. 
Gli interventi chirurgici effettuati in violazione a quanto indicato sono da considerarsimaltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.
 
Quali sono le regole per far viaggiare in aereo i cani guida per persone non vedenti?
 
La possibilità di trasportare in cabina animali dipende dalle politiche delle compagnie aeree.  E ciò si applica anche al caso specifico dei cani guida per non vedenti e non udenti e gli altri cani da assistenza al seguito dei passeggeri. In linea di massima vengono trasportati gratuitamente su tutti i voli e sono ammessi anche in cabina, ma occorre contattare preventivamente la compagnia aerea con cui si ha intenzione di effettuare il volo. I cani guida per non vedenti possono viaggiare con il proprietario purché muniti di museruola e guinzaglio.
Per quanto riguarda l'Unione Europea è opportuno sapere che, con lo scopo di armonizzare il controllo dei rischi sanitari legati alla circolazione degli animali da compagnia al seguito del viaggiatore, è stato emanato il Regolamento 998/2003 che ha introdotto il "passaporto", per gli spostamenti all'estero di cani, gatti e furetti. Tale documento riporta i dati anagrafici e sanitari dell'animale. Cani, gatti e furetti che si spostano all'estero, a seguito di viaggiatori e non destinati al commercio, devono essere dotati del documento di identificazione.
Il passaporto viene rilasciato esclusivamente dal Servizio Veterinario dell'ASL. Il proprietario deve chiederne il rilascio tramite la compilazione di apposito modulo presso il distretto ASL competente per il suo Comune di residenza. 
Il rilascio del passaporto è subordinato a requisiti sanitari che variano a seconda del Paese di destinazione. 
Bisogna ricordare che per l'ingresso in Paesi Extra-Comunitari è opportuno rivolgersi presso l'Ambasciata dello Stato di destinazione per richiedere, di volta in volta, quali siano i requisiti sanitari necessari per l'ingresso in quel dato Paese, le norme sanitarie possono variare. Gli spostamenti all'interno della Comunità Europea sono subordinati al possesso del Passaporto come di seguito descritto. 
Paesi Unione Europea + Andorra + Svizzera + Islanda + Liechtenstein + Monaco + Norvegia + San Marino + Città del Vaticano, l'animale deve essere : 
- identificato (con tatuaggio o microchip) ed iscritto all'anagrafe 
- vaccinato contro la rabbia da almeno 21 giorni e non oltre 11 mesi.




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