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Codice: EDITORIALE INCENDI BOSCHIVI


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Dettagli:

INCENDI BOSCHIVI

COME PREVENIRE GLI INCENDI DI BOSCO 

Non gettare mai mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi.

Non accendere mai fuochi nel bosco, se non in aree a ciò destinate.

Non parcheggiare mai l'auto sopra erba o foglie secche.

Non abbandonare mai rifiuti nel bosco e/o fuori dalle regolari discariche.

Non bruciare mai stoppie, paglia o altri residui agricoli vicino al bosco o ad altre aree incolte.
 
E' possibile accendere fuochi all'aperto per cuocere del cibo e per delle feste?

Il consiglio è di avvalersi sempre delle aree attrezzate e di non procedere con l'accensione di fuochi liberi per non arrecare danni all'ambiente.
Inoltre, a livello comunale possono esistere ordinanze e regolamenti che vietano o disciplinano l'accensione libera dei fuochi.
Se si è, invece, all'interno di aree protette possono sussistere vincoli o divieti ancora più stringenti. Si consiglia quindi di informarsi sempre presso i punti informativi dei Parchi e delle Riserve sugli obblighi da rispettare.



IN CASO DI AVVISTAMENTO DI UN INCENDIO BOSCHIVO

Avvisare subito il Corpo forestale dello Stato, telefonando al numero 1515 o agli altri numeri di pronto intervento. 

Segnalare il luogo dove si scorge il fumo o si vedono le fiamme, comunicando località e Comune. Non riagganciare fino a che l'operatore non abbia dato conferma. 

Non avere timore a fornire il proprio nome, cognome e telefono; si tratta di informazioni riservate, che non saranno comunicate a estranei, necessarie a chiedervi ulteriori dettagli e a scoraggiare le chiamate di disturbo. Se possibile, fornire ulteriori informazioni:
Entità e descrizione del fumo (colonna di fumo bianco leggero oppure colonna di fumo nero, colonna di fumo isolata oppure più colonne allineate).

Presenza di abitazioni, elettrodotti, strade e ferrovie.

Tipo di vegetazione e bosco: incolti, pascoli, pinete, querceti,macchia mediterranea, ecc.

COMPORTAMENTI DA TENERE IN CASO DI INCENDIO 

Assicurarsi una via di fuga, considerando il percorso stradale in relazione alla direzione dell'incendio. 

Non allontanarsi dal veicolo, che garantisce una buona possibilità di sopravvivenza durante il passaggio del fuoco; fermare il veicolo in zone aperte e prive di vegetazione; mantenere le luci accese,chiudere i finestrini e le prese d'aria.

Non sostare in zone sovrastanti l'incendio o sottovento. 

Non fermarsi a osservare l'incendio lungo la strada; se la strada è chiusa, non accodarsi ma tornare indietro. 

Facilitare l'intervento dei mezzi di soccorso, non ingombrando la strada con l'autovettura. 

Non lasciare parti del corpo scoperte.

Non fuggire in preda al panico; cercare un punto in cui sia possibile attraversare il fuoco e portarsi senza esitazione né ripensamenti sulla zona già bruciata.

Seguire sempre le indicazioni date dal personale o dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.).

INTERVENTI POSSIBILI 

Intervenire su un incendio senza dispositivi di sicurezza né addestramento è pericoloso. Il Direttore delle operazioni di spegnimento e i suoi collaboratori allontaneranno dalla zona curiosi e "volontari occasionali", o li destineranno a compiti di supporto logistico. I cittadini possono tuttavia impedire che un piccolo fuoco si trasformi in un incendio. Solo in caso di un principio di incendio e solo se certi di avere una via di fuga si può tentare di spegnerlo: Tenendo le spalle al vento, battere le fiamme con un ramo verde fino a soffocarle. Indicare alle squadre antincendio le strade o i sentieri che si conoscono. Mettere a disposizione riserve d'acqua e altre attrezzature. Non avvicinarsi mai al fuoco controvento e tener sempre presente che il vento può presentare improvvise e imprevedibili variazioni di direzione e di intensità. Se si ha a disposizione una pala, gettare terra sulla base delle fiamme. Non affrontare le fiamme da soli; in caso di malessere si deve essere soccorsi in tempo. Per bloccare il fuoco è importante togliere materiale combustibile dal suo percorso. 
Se un ricovero di bestiame è a rischio, aprire una via di fuga agli animali. 
Vigilare e presidiare le zone bruciate, spegnendo definitivamente ogni parte ancora fumante, poiché il fuoco può riprendere anche a distanza di tempo.

I PERICOLI CONNESSI ALL'INCENDIO 

Il fumo fa perdere il senso dell'orientamento e il contatto con gli altri, irrita gli occhi e le vie respiratorie, può intossicare e far perdere i sensi, impedendo di mettersi in salvo. Il fumo è la prima causa di morte! 

Gli alberi bruciati, ma ancora in piedi, possono cadere improvvisamente, anche tempo dopo il passaggio del fuoco; segnalarne la presenza se sono vicini a vie di transito. 

Il terreno percorso dal fuoco è più instabile; se si cammina in aree bruciate, aumenta il rischio di rotolamento sassi e di cadute specie in caso di stanchezza, buio o panico.

La caduta di pietre, anche di grandi dimensioni, di rami e di alberi non cessa una volta che le fiamme sono spente! Piogge cospicue e vento forte a raffiche possono far tornare il pericolo anche a mesi di distanza. 

Il lancio d'acqua di un aereo o elicottero può far cadere a terra una persona, spezzare rami o, se intercetta un elettrodotto, innescare una scarica a terra, con pericolo di folgorazione! Se non si riesce ad allontanarsi, mai farsi sorprendere in piedi o, peggio, in corsa dal lancio d'acqua; in caso, sdraiarsi a terra proteggendo il viso con le mani. 

Manufatti rurali e discariche abusive possono contenere sostanze infiammabili, tossiche o esplosive. L'incendio rende nervosi e quindi pericolosi anche gli animali più mansueti (cani, pecore, mucche, cavalli); anche vipere, vespe e calabroni diventano più aggressivi.

I cespugli vengono tagliati per aprire varchi nella vegetazione; spesso rimangono pericolosi monconi con spigoli appuntiti, proprio nei punti di passaggio.

Elicotteri e autobotti spesso lasciano sull'asfalto un velo di prodotto estinguente che rende il fondo scivoloso e può causare incidenti stradali. 

Gettare acqua su accumuli di brace può generare improvvise espansioni di vapore, con effetti simili a piccole esplosioni.

QUANDO SI È CIRCONDATI DAL FUOCO
 
Mantenere la calma. 

Cercare una via di fuga sicura: una strada o un corso d'acqua. Se non si trova nessuna via di fuga, spostarsi lungo il fronte del fuoco per cercare il punto di più facile attraversamento, quindiattraversare il fronte per raggiungere l'area già bruciata. Se non ci sono alternative, stendersi a terra dove non c'è vegetazione, bagnarsi o coprirsi di terra e prepararsi all'arrivo del fumo, respirando con un panno bagnato sulla bocca. 

In spiaggia raggrupparsi sull'arenile e immergersi in acqua. Non tentare di recuperare gli effetti personali. La vostra vita è più importante! 
 
Non abbandonare la casa, se non si è certi che la via di fuga sia aperta; sigillare (con carta adesiva e panni bagnati) porte e finestre e segnalare la propria presenza. Il fuoco oltrepasserà la casa prima che all'interno penetrino il fumo e le fiamme. Su strada, in assenza di una via di fuga sicura, fermare l'automobile e non abbandonarla; chiudere i finestrini e il sistema di ventilazione; segnalare la propria presenza con il clacson e con i fari.

Cos' è il reato di incendio boschivo?
 
L'incendio boschivo, sia doloso che colposo, è un delitto contro la pubblica incolumità e, come tale, è perseguito penalmente
Fino al 2000 l'incendio boschivo era considerato un'aggravante dell'incendio generico, ed era trattato dall'art. 423 del Codice Penale.
Nel 2000, per la prima volta, è riconosciuto dal legislatore come reato autonomo e da allora è disciplinato dall'art. 423 bis, confermato dall'art. 11 della Legge 11 novembre 2000, n. 353secondo il quale chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. Se l'incendio è cagionato per colpa, la reclusione va da 1 a 5 anni. Le pene sono, inoltre, aumentate della metà se l'incendio induce un danno grave, esteso e persistente all'ambiente. 
 
Cos'è il NIAB?
 
Il Nucleo Investigativo Antincendi Boschivi (NIAB) del Corpo forestale dello Stato è stato istituito il 10 agosto 2000, a seguito dell'emanazione della legge-quadro n. 353 del 21 novembre 2000 sugli incendi boschivi, che ha introdotto nell'ordinamento giuridico nazionale il reato specifico di incendio boschivo (art. 423-bis c.p.), potenziando le norme finalizzate al contrasto dei reati di incendio boschivo e gli strumenti investigativi a disposizione della polizia giudiziaria. Il NIAB ha funzioni di indirizzo delle attività di analisi del fenomeno e di formazione del personale e presta supporto investigativo, operativo e logistico per gli Uffici territoriali del Corpo forestale. La struttura, suddivisa in tre sezioni (operativa e di analisi, repertazione tecnica, informatica e tecnologica) collabora con i 75 Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale e Forestale (NIPAF) e con i Comandi Stazione del Corpo forestale dello Stato.
Il nucleo dispone di due banche dati specialistiche, una con tutte le informazioni sugli incendi, e l'altra che consente ad ogni Comando Stazione di consultare il proprio territorio di competenza e di poter intervenire immediatamente. 
I dati raccolti dal NIAB sono indispensabili per individuare, Regione per Regione e Provincia per Provincia, i territori sui quali concentrare le attività di indagine e di controllo, le principali cause di incendio, la ripetitività del fenomeno in una stessa area, l'ampiezza delle zone percorse dal fuoco, l'interessamento di aree protette, i danni ambientali causati dagli incendi e il profilo dei soggetti indagati.
 
Esiste una definizione giuridica viale taglia fuoco?
 
Un primo riferimento normativo si trova nella legge n.47 del 1975 che ha disciplinato, nel nostro Paese, la materia relativa agli incendi boschivi. All'articolo 3 (lettera d), tra le opere che si riferiscono alla prevenzione e repressione degli incendi, si parla di "viali frangifuoco di qualsiasi tipo, anche se ottenuti mediante l'impiego di prodotti chimici". Non viene data, però, una definizione giuridica delle caratteristiche di tali viali, ma esiste un'ampia letteratura, soprattutto nella manualistica tecnica, che descrive cosa siano e come i viali possono essere realizzati, quali sono i benefici ed i difetti. 
La successiva legge 353 (legge quadro sugli incendi boschivi) del 2000 ha riordinato la materia definendo le competenze statali e regionali in materia di incendi boschivi, ma non ha fatto cenno ad aspetti tecnici legati ai viali tagliafuoco. Ciascuna Regione, però, ha attuato, in forza della legge 353/2000 (ma anche precedentemente a tale norma) proprie disposizioni in materia di incendi boschivi, dando una definizione di viale tagliafuoco: così, ad esempio, la Regione Calabria con la legge regionale n.4 /1999, all'articolo 15 ha stabilito la seguente definizione:
il viale tagliafuoco è una infrastruttura finalizzata a ridurre la propagazione del fuoco mediante la creazione di discontinuità nella copertura vegetale e nella struttura del soprassuolo.  La discontinuità è ottenuta mediante:a) il taglio selettivo o raso della vegetazione per una larghezza adeguata e senza movimentazione di terreno;
b) l'utilizzazione a pascolo di praterie ubicate a protezione del bosco.
La manutenzione dei viali tagliafuoco è realizzabile anche attraverso pascolamento.  
Dunque, all'interno delle varie disposizioni regionali si trova la definizione giuridica di viale tagliafuoco. 

E' possibile effettuare l'abbruciamento in campo di residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale?

Le attività di raggruppamento e abbruciamento  in  piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali  agricoli e forestali derivante da  sfalci, potature o ripuliture in loco, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per  il  reimpiego  dei  materiali  come sostanze concimanti o ammendanti, e non  attività di  gestione  dei rifiuti. 
Nei periodi di massimo rischio  per  gli  incendi  boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata. I comuni e  le  altre  amministrazioni competenti in materia ambientale hanno  la  facoltà  di  sospendere, differire o vietare la combustione del materiale in questione all'aperto  in  tutti  i  casi  in  cui  sussistono  condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per  la  pubblica  e privata  incolumità  e  per  la  salute   umana,   con   particolare riferimento al rispetto dei livelli  annuali  delle  polveri  sottili (PM10).
Il provvedimento è entrato in viogore il 25 giugno 2014.




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