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4 - ISTRUZIONI PER L’ESECUZIONE IN SICUREZZA DI LAVORI SU ALBERI CON FUNI

Codice: EDITORIALE INAIL 4


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Dettagli:

INAIL - ISTRUZIONI         PER        L’ESECUZIONE  IN           SICUREZZA         DI LAVORI SU ALBERI CON FUNI

(Bozza di testo da approvare, Luglio 2016)

 

Documento tecnico redatto dal Gruppo di lavoro Nazionale coordinato dall’INAIL, Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici

 

INDICE:

7. dispositivi di protezione individuale – DPI

8. scelta e uso delle attrezzature di lavoro

 

 

7.            DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

L'attività di lavoro su alberi con funi comporta l'accesso e il posizionamento in quota tramite l'uso di funi.

I suddetti lavori in quota devono essere effettuati utilizzando dei dispositivi di protezione individuale (DPI) conformemente a quanto disposto dal Capo II del Titolo III del d.lgs. n. 81/2008.

Per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

I DPI devono essere conformi al d.lgs. n. 475/1992 e successive modificazioni che ne regolamenta le modalità di progettazione e di costruzione ai fini della libera commercializzazione su tutto lo spazio economico europeo, attribuendo al costruttore la responsabilità di garantire il rispetto dei "requisiti essenziali di salute e sicurezza" di cui all'Allegato II del d.lgs. n. 475/1992.

I DPI sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza se muniti della marcatura CE e per i quali il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta, una dichiarazione di conformità CE, da allegare alla documentazione tecnica del modello, con la quale si attesta che i DPI prodotti sono conformi alle disposizioni di legge.

I DPI devono inoltre:

•             essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;

•             essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

•             tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

•             poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità;

•             in caso di rischi multipli che richiedano l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

 I destinatari dell’obbligo di uso dei DPI sono i lavoratori subordinati o ad essi equiparati e i soggetti di cui all’articolo 21 del d.lgs. n. 81/08 (componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e lavoratori autonomi).

La scelta dei DPI deve essere subordinata ad un'attenta analisi e valutazione dei rischi derivanti dalla specifica attività lavorativa.

I DPI devono essere scelti comparando le informazioni e le caratteristiche tecniche desumibili dalla documentazione predisposta dai costruttori e le caratteristiche che essi devono avere in relazione alle esigenze evidenziate dalla valutazione dei rischi.

La scelta dei DPI deve essere rinnovata ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

In relazione alle informazioni ed alle norme d'uso fornite dal fabbricante, devono essere individuate le condizioni d'impiego dei DPI specie per quanto concerne durata, entità del rischio da prevenire, frequenza di esposizione al rischio e prestazioni del dispositivo.

Nello specifico la nota informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, e, tra le altre istruzioni, quelle relative a:

•             deposito, impiego, pulizia, manutenzione, revisione e disinfezione;

•             accessori utilizzabili;

•             classi di protezione adeguate ai diversi livelli di rischio e corrispondenti limiti di utilizzazione;

•             data o termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti.

I DPI devono essere:

•             conservati in efficienza assicurando la salvaguardia delle condizioni di sicurezza e di igiene mediante appropriati processi di manutenzione strutturati sulle indicazioni fornite dal fabbricante;

•             utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;

•             utilizzati dai lavoratori solo se corredati da istruzioni; in particolare dovranno sempre essere disponibili informazioni relative ai rischi dai quali il DPI protegge. La nota informativa deve essere redatta in modo preciso, comprensibile e almeno nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario.

Ogni DPI deve preferibilmente essere ad uso personale; qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, devono essere prese misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema di sicurezza e di carattere igienico/sanitario ai vari utilizzatori.

Appropriate procedure aziendali devono essere stabilite per indicare, al termine dell’utilizzo, le modalità di riconsegna, deposito e conservazione dei DPI.

I DPI devono essere utilizzati solo a seguito di formazione adeguata; i DPI appartenenti alla terza categoria, di progettazione complessa e destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente, come ad esempio quelli destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto, possono essere utilizzati solo dopo specifico addestramento.

8.            SCELTA E USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Nei lavori su alberi con funi sono normalmente utilizzate due tipologie di motoseghe portatili a catena con motore:

a.            motosega per potatura;

b.            motosega per lavori forestali.

L’operatore addetto all’uso di entrambe le tipologie di motoseghe deve ricevere adeguati e specifici processi di formazione, informazione ed addestramento, tali da consentirne l’utilizzo in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi per altre persone.

Secondo la norma EN ISO 11681-2, la tipologia da potatura a combustione interna è una motosega con massa ridotta (massa massima di 4,3 kg senza la barra e la catena e con i serbatoi vuoti) progettata per essere utilizzata da un operatore addestrato per l’effettuazione di operazioni di potatura e sfrondatura della chioma di alberi eretti. Non è idonea alle operazioni di abbattimento e sezionatura degli alberi. La motosega per potatura è progettata per essere azionata con la mano destra posta sull’impugnatura posteriore e la mano sinistra sull’impugnatura anteriore. Deve essere utilizzata con entrambe le mani.

La motosega per lavori forestali è utilizzata per il taglio di parti di pianta di grandi dimensioni. Deve essere esclusivamente azionata con la mano destra posta sull’impugnatura posteriore e la mano sinistra sull’impugnatura anteriore.

Il principale pericolo connesso con l’utilizzo della motosega portatile è il contatto non intenzionale con gli organi di taglio. Detto pericolo può manifestarsi con frequenza preoccupante al verificarsi del fenomeno del contraccolpo (kickback) e del pattinamento. Il contraccolpo è un fenomeno che tende a spingere la barra di taglio in alto e all’indietro verso l’operatore e si verifica quando l’estremità della barra tocca un ostacolo oppure nel caso in cui la catena di taglio si blocca all’interno del legno da tagliare.

Il pattinamento è un fenomeno in cui la catena, anziché penetrare nel tronco, tende a scivolare su di esso sfuggendo al controllo dell’operatore.

 

Durante le operazioni di taglio non devono essere indossate sciarpe, camici, collane e comunque accessori pendenti che potrebbero impigliarsi nell’utensile da taglio o nei rami.



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